Il trasporto per conto terzi è istituito e regolamentato in Italia dalla legge 298 del 1974. Tale legge definisce innanzitutto il trasporto per conto terzi come “l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo” (art.40) da parte di aziende individuabili come vettori di autotrasporto su commissione di privati o altre aziende.
Trasporto per conto terzi: l’albo degli autotrasportatori
La legge prevede che per effettuare questo tipo di attività occorre essere iscritti all’albo nazionale degli autotrasportatori che rilascia specifica autorizzazione per ciascun veicolo adibito all’esercizio di trasporto per conto terzi. Le autorizzazioni hanno durata di nove anni e possono ovviamente essere rinnovate alla scadenza. Tuttavia è possibile anche andare incontro a sospensioni o revoche nel caso di particolari inadempienze. Ogni veicolo preposto al trasporto per conto terzi deve per legge essere contrassegnato sulla parte anteriore e posteriore e sugli eventuali rimorchi da un’apposita striscia colorata indicante la tipologia di servizio effettuato. Il bianco è il colore che identifica il trasporto per conto terzi. La norma prevede anche pene severe per chi svolge trasporti abusivi e risulti sprovvisto della licenza di attività obbligatoria rilasciata dall’Albo.
Trasporto per conto terzi: la Scheda di Trasporto
Oltre a queste normative già particolarmente stringenti che si pongono a garanzia di servizi di trasporto per conto terzi trasparenti e sicuri per il cliente, dal 19 luglio 2009 è in vigore una nuova norma che sancisce l’obbligatorietà della cosiddetta Scheda di Trasporto. Si tratta di un importante documento per la tracciabilità della merce sul territorio nazionale grazie a cui è possibile identificare i vari soggetti operanti nella filiera del trasporto per conto terzi. Tutti i trasporti di questo genere quindi devono essere obbligatoriamente accompagnati dalla Scheda di Trasporto che deve indicare i dati del vettore con il numero di iscrizione all’Albo; i dati del committente, ovvero dell’impresa che stipula il contratto con il vettore di trasporto per conto terzi; i dati del caricatore, cioè della persona o dell’azienda che consegna la merce al vettore; e quindi i dati del proprietario originario della merce.